DOPO LO SCUDO SPAZIALE

venerdì 2 ottobre 2009

LO SCUDO FISCALE

Cosa prevede la norma. «La norma prevede - si legge nella relazione tecnica - l'istituzione di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali, detenute fuori dal territorio dello Stato» e a «condizione che le stesse vengano rimpatriate in Italia da paesi extra Ue, nonché regolarizzate, ovvero rimpatriate, purché in essere in paese dell'Unione europea».


Aliquota complessiva del 5%, applicazione sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute almeno al 31 dicembre 2008 o rimpatriate e regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010: questi i due aspetti principali dell'emendamento sullo scudo fiscale.

Garantito l'anonimato. L'emendamento prevede che l'imposta si applichi su un rendimento lordo presunto in ragione del 2% annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione senza possibilità di scomputo di eventuali perdite e con un'aliquota sintetica del 50% l'anno, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute e crediti. L'emendamento garantisce l'anonimato e prevede che "il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.


Nessun accertamento. Al nuovo scudo non saranno applicati accertamenti, come è già successo per le passate edizioni.

Aumentano le sanzioni, ma viene eliminata la confisca.L'emendamento prevede anche l'aumento delle sanzioni per l'omessa dichiarazione di detenzione di investimenti e attività all'estero: potrà variare dal 10 al 50%, (mentre ora varia dal 5 al 25%) ma viene eliminata la possibilità di confisca.Stima del gettito: un euro. «Per quanto riguarda le valutazioni sul gettito, non si ascrivono per ora effetti finanziari - si legge nella relazione tecnica - se non nella misura simbolica di 1 euro per sola memoria per le seguenti considerazioni: assoluta imprevedibilità del numero dei soggetti interessati che potrebbero aderire all'iniziativa e conseguentemente della quota delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di rimpatrio e regolarizzazione; indeterminabilità della effettiva distribuzione temporale dell'eventuale gettito tra l'anno 2009 e l'anno 2010». In coerenza con queste considerazioni l'articolo dispone che «le maggiori entrate derivanti dallo stesso affluiscono ad apposita contabilità speciale per essere destinate in conformità con le indicazioni contenute nel Dpef per gli anni 2010-2013, all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti così come previsto dall'articolo» sui flussi finanziari del decreto legge anticrisi.

COME AL SOLITO,PER CHI LE TASSE LE HA SEMPRE PAGATE E FATICA AD ARRIVARE A FINE MESE.... E' COME UN METEORITE SULLE PALLE!!!!!

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